La SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività che in Lombardia era conosciuta come DIAP - è la dichiarazione che consente di iniziare, modificare o cessare un'attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale), senza dover più attendere i tempi e l'esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti.

La SCIA, nella rinnovata formulazione dell'art. 19 della legge 241/90, produce infatti effetti immediati.

In base al nuovo regime, la dichiarazione dell'imprenditore sostituisce quelle autorizzazioni, licenze o domande di iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc.
Ricorrendo tali presupposti, alle imprese sarà sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte per avviare la propria attività.

Per consentire lo svolgimento dei controlli successivi da parte degli uffici ed organi di controllo a ciò preposti, la pratica deve essere corredata delle prescritte autocertificazioni circa il possesso dei requisiti morali e professionali (quando richiesti per lo svolgimento di determinate attività) e all'occorrenza, devono anche essere allegati gli elaborati tecnici e planimetrici.
È importante sottolineare che ogni Amministrazione Pubblica destinataria di una SCIA dovrà accertare, entro 60 giorni dal ricevimento, il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati, adottando, in caso negativo, i dovuti provvedimenti per vietare la prosecuzione dell'attività sanzionare, se necessario, l'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci.

Tecnicamente, la SCIA da trasmettere al SUAP del Comune di Adro, esclusivamente con modalità telematica certificata, è un'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà) che deve essere compilata utilizzando gli schemi della modulistica unificata , appositamente predisposti dalla Regione Lombardia (D.D.G. n. 2481 del 18.03.2011 pubblicato sul B.u.r.l. n. 12 del 22.03.2011). Con la recente emissione dei nuovi modelli, la procedura della SCIA si applica alle più svariate tipologie di attività economica, dal comparto commerciale, a quello artigianale fino alle attività turistico-ricettive, alberghiere ed extralberghiere.

A seconda dei casi, la SCIA deve essere presentata utilizzando:

  • il Modello A se si tratta di inizio, ampliamento, trasferimento, modifiche strutturali dell'attività (sede, aspetti merceologici, locali-impianti, ciclo produttivo, altre variazioni);
  • il Modello B se si tratta di subingresso o di cambio di ragione sociale senza modifiche strutturali dell'attività, sospensione, ripresa, cessazione dell'attività e modifica dei soggetti titolari dei requisiti professionali;
  • ai Modelli A e B vanno allegate le Schede aggiuntive 1/2/3/4/5/6 (a seconda delle diverse tipologie di attività).

Occorre compilare modelli SCIA distinti per ogni tipologia di attività economica attivata e/o modificata.

La SCIA deve essere presentata prima dell'inizio (o della modifica, sospensione, ripresa, cessazione) dell'attività; la sua presentazione - avvenuta in modo corretto e completo - accompagnata dalla ricevuta di avvenuto deposito emessa dal Comune di Milano, costituisce titolo necessario per intraprendere l'esercizio dell'attività e/o modificarla.

Non sono tenuti a presentare la SCIA i piccoli laboratori artigianali che impiegano fino a 3 addetti adibiti a prestazioni che:

  • non producano, con impianti o macchine, emissioni in atmosfera ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • non abbiano scarichi idrici di tipo produttivo;
  • non producano rifiuti speciali pericolosi;
  • non abbiano un significativo impatto rumoroso con l'ambiente.

A titolo esemplificativo, possono rientrare in questi casi l'elettricista, il riparatore TV, il calzolaio, il sarto e assimilabili.

Sono in ogni caso assoggettati all'obbligo di presentazione della SCIA i soggetti interessati per le attività che, pur con meno di 3 dipendenti, siano:

  • industrie insalubri quali officine per lavorazione di metalli, falegnamerie, tipografie, friggitorie, lavanderie a secco (vedi elenchi delle attività riportati nel Decreto Ministero della Sanità 5 settembre 1994) precedentemente soggette a NOE - nulla osta esercizio;
  • attività quali autolavaggio, autofficina, elettrauto, stoccaggio e trasporto rifiuti (vedi Deliberazione Giunta Comunale 24 febbraio 1998, n. 1185.020 ) precedentemente soggette a NOE - nulla osta esercizio;
  • attività di deposito/movimentazione merci e automezzi diversi dai depositi (vedi punto 6 dell'allegato 3C della Deliberazione Giunta Regionale 14 maggio 1999, n. 6/43036);
  • deposito mezzi adibiti al trasporto collettivo passeggeri.

Sottoscrive la SCIA il titolare o il legale rappresentante dell'impresa ubicata sul territorio del Comune di Adro.

In base alle nuove regole stabilite dal D.P.R. n. 160 del 07 settembre 2010, una pratica SCIA - composta dalla nuova modulistica regionale e dai relativi allegati - deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, e quindi non può più essere presentata in forma cartacea allo sportello Suap (neanche in caso di invio per posta, per fax o mail to mail).

Le pratiche presentate seguendo le previgenti modalità tradizionali o non sottoscritte dal dichiarante, per legge, saranno considerate irricevibili e inefficaci e pertanto non produrranno alcun effetto giuridico.

In generale, sulla trasmissione telematica delle SCIA, si ricorda che:

  • una SCIA non correttamente compilata o incompleta è irricevibile e quindi inefficace al fine di iniziare e/o modificare un'attività economica/produttiva;
  • la compilazione dei campi nei Modelli e l'aggiunta degli allegati occorrenti devono quindi fornire le informazioni e gli elementi necessari a descrivere compiutamente l'attività che si vuole attivare e/o modificare;
  • al momento della loro presentazione telematica, le SCIA vengono sottoposte al solo controllo formale, volto ad individuare le eventuali informazioni e/o allegati mancanti;
  • a fronte della positiva verifica di completezza formale compiuta dai nostri addetti, ogni SCIA telematica così pervenuta, riceverà la dovuta protocollazione e, di seguito, il SUAP restituirà l'apposita ricevuta di pratica alla casella PEC/mail espressamente indicata dall'impresa;
  • in caso di verifica negativa a causa della trasmissione di una pratica SCIA incompleta, analogamente il SUAP indirizzerà la conseguente comunicazione di irricevibilità sempre alla casella PEC/mail espressamente indicata dall'impresa, indicando i motivi di incompletezza che impongono di ripresentare la SCIA e impediscono l' avvio dell'attività dichiarata;
  • le SCIA presentate al SUAP del Comune di Adro vengono trasmesse agli enti di controllo (Ats, ARPA e Provincia) per le verifiche di rispettiva competenza. In tal modo, l'intervento dei suddetti enti si sposta, pertanto, da un'azione di verifica preventiva su attività e strutture non ancora avviate (come avveniva in passato, ad esempio con il rilascio finale dell'autorizzazione sanitaria) ad una verifica successiva di controllo, su aziende e imprese già in esercizio, per via della sola presentazione di una SCIA ricevibile quindi efficace;
  • le responsabilità legali connesse al rilascio di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive rimangono a carico del dichiarante. Pertanto è estremamente importante compilare la SCIA in maniera non solo completa e corretta, ma anche consapevole del fatto che le dichiarazioni mendaci comportano la denuncia all'autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso dichiarante;
  • lo svolgimento dell'attività in maniera difforme da quanto dichiarato comporta l'adozione di provvedimenti sanzionatori (sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, la chiusura dell'attività).

Per la richiesta di ulteriori informazioni si prega di utilizzare la casella istituzionale comunediadro@cert.legalmail.it, oppure rivolgersi ai relativi settori di competenza. Le scia vanno presentate esclusivamente attraverso il portale di www.impresainungiorno.gov.it .

Nel caso in cui si intenda inviare una S.C.I.A. in modo contestuale alla pratica Comunica (ai sensi del d.P.R. 160/2010 art.5 c.2) destinata a un Comune che si avvale del servizio SUAP delle Camere di Commercio, la Segnalazione va compilata in via esclusiva attraverso gli strumenti di front office del portale "impresainungiorno.gov.it"

L'integrazione del front office SUAP Camerale con ComUnica/StarWeb si attua attraverso "la trasmissione delle SCIA contestuali compilate sul portale al Registro Imprese.

Ultimo Aggiornamento

18
Ott/22

Ultimo Aggiornamento