A chi è rivolto

L'imposta si applica ai contribuenti che risiedono nel territorio comunale al 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce l'addizionale stessa.

Descrizione

L'addizionale comunale all'Irpef è disciplinata dal decreto legislativo n. 360 del 28 settembre 1998 e successive modifiche.
L’imposta si applica al reddito complessivo determinato ai fini Irpef ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta quest’ultima. 

Come fare

Per i possessori di reddito da lavoro dipendente o pensione l’addizionale viene calcolata e versata direttamente dal datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione. Sono previsti un acconto del 30%, trattenuto in 9 rate da marzo a novembre dell’anno successivo a quello di riferimento, un saldo, trattenuto in 11 rate da gennaio a novembre dell’anno successivo a quello di riferimento, e un eventuale riconteggio con la dichiarazione dei redditi conguagliato dal datore di lavoro.  
Per gli altri soggetti di imposta l’addizionale è calcolata e versata in sede di dichiarazione dei redditi. Il versamento è effettuato tramite il modello F24, utilizzando i codici tributo individuati dall'Agenzia delle Entrate, associati al codice catastale A060.

Cosa serve

Per i possessori di reddito da lavoro dipendente o pensione l’addizionale viene calcolata e versata direttamente dal datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione, di conseguenza non è necessaria alcuna documentazione da presentare.

Cosa si ottiene

Il pagamento dell'imposta.

Tempi e scadenze

Nessuna Scadenza

L’addizionale è calcolata e versata a saldo in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Per i possessori di reddito da lavoro dipendente o pensione viene calcolata e versata direttamente dal datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione.

Costi

Il servizio è gratuito

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Ulteriori informazioni

Le aliquote sono:

  • per l'anno 2013: 0,50% con soglia di esenzione per redditi inferiori a € 10.000,00
  • per l'anno 2014: 0,50% con soglia di esenzione per redditi inferiori a € 10.000,00
  • per l'anno 2015: 0,50% con soglia di esenzione per redditi inferiori a € 10.000,00
  • per l'anno 2016: 0,50% con soglia di esenzione per redditi inferiori a € 10.000,00
  • per l'anno 2017: 0,50% con soglia di esenzione per redditi inferiori a € 10.000,00
  • per l'anno 2018: 0,50% con soglia di esenzione per redditi inferiori a € 10.000,00
  • per l'anno 2019: 0,50% con soglia di esenzione per redditi inferiori a € 10.000,00

La soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento di detto limite, l'addizionale si applica all'intero reddito.

Le suddette aliquote vanno applicate sul reddito imponibile ai fini IRPEF.

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19
Giu/24

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