L’addizionale comunale all’IRPEF si applica al reddito complessivo come determinato ai fini IRPEF
Addizionale comunale all'IRPEF
A chi è rivolto
L'imposta si applica ai contribuenti che risiedono nel territorio comunale al 31 dicembre dell'anno al quale si riferisce l'addizionale stessa.
Descrizione
L'addizionale comunale all'Irpef è disciplinata dal decreto legislativo n. 360 del 28 settembre 1998 e successive modifiche.
L’imposta si applica al reddito complessivo determinato ai fini Irpef ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta quest’ultima.
Come fare
Per i possessori di reddito da lavoro dipendente o pensione l’addizionale viene calcolata e versata direttamente dal datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione. Sono previsti un acconto del 30%, trattenuto in 9 rate da marzo a novembre dell’anno successivo a quello di riferimento, un saldo, trattenuto in 11 rate da gennaio a novembre dell’anno successivo a quello di riferimento, e un eventuale riconteggio con la dichiarazione dei redditi conguagliato dal datore di lavoro.
Per gli altri soggetti di imposta l’addizionale è calcolata e versata in sede di dichiarazione dei redditi. Il versamento è effettuato tramite il modello F24, utilizzando i codici tributo individuati dall'Agenzia delle Entrate, associati al codice catastale A060.
Cosa serve
Per i possessori di reddito da lavoro dipendente o pensione l’addizionale viene calcolata e versata direttamente dal datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione, di conseguenza non è necessaria alcuna documentazione da presentare.
Cosa si ottiene
Il pagamento dell'imposta.
Tempi e scadenze
Nessuna Scadenza
L’addizionale è calcolata e versata a saldo in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Per i possessori di reddito da lavoro dipendente o pensione viene calcolata e versata direttamente dal datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione.
Costi
Il servizio è gratuito
Ulteriori informazioni
Le aliquote sono:
- per l'anno 2013: 0,50% con soglia di esenzione per redditi inferiori a € 10.000,00
- per l'anno 2014: 0,50% con soglia di esenzione per redditi inferiori a € 10.000,00
- per l'anno 2015: 0,50% con soglia di esenzione per redditi inferiori a € 10.000,00
- per l'anno 2016: 0,50% con soglia di esenzione per redditi inferiori a € 10.000,00
- per l'anno 2017: 0,50% con soglia di esenzione per redditi inferiori a € 10.000,00
- per l'anno 2018: 0,50% con soglia di esenzione per redditi inferiori a € 10.000,00
- per l'anno 2019: 0,50% con soglia di esenzione per redditi inferiori a € 10.000,00
La soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento di detto limite, l'addizionale si applica all'intero reddito.
Le suddette aliquote vanno applicate sul reddito imponibile ai fini IRPEF.