Revisione annua

Sono soggette a revisione annuale le seguenti categorie di veicoli:

  • autoveicoli isolati destinati al trasporto di persone e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore ad otto (autobus);
  • autoveicoli isolati destinati al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg;
  • rimorchi e semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg;
  • autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente;
  • autoambulanze (ad esclusione di quelle appartenenti alla Croce Rossa Italiana, ai Vigili del Fuoco ed alle Forze Armate che vi provvedono direttamente ai sensi dell'art. 138 C.d.S),
  • autocaravan  di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg;

Questi veicoli devono essere sottoposti a revisione:

  • per la prima volta nell'anno successivo alla prima immatricolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazione;
  • successivamente ogni anno entro il mese corrispondente a quello in cui e' stata effettuata l'ultima revisione.

Per questi veicoli è consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza per essi prescritti, in presenza di prenotazione effettuata entro detti termini, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili le sanzioni di cui all'articolo 80 C.d.S.
Le operazioni di revisione dei veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e dei veicoli capaci di contenere oltre 16 persone compreso il conducente sono effettuate esclusivamente presso le sedi operative degli Uffici periferici del D.T.T.; gli altri veicoli possono essere revisionati anche presso officine autorizzate.

Sono soggette a revisione periodica le seguenti categorie di veicoli:

  • autocarri, autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose, aventi m.c.p.c. non superiore a 3.500 kg;
  • quadricicli a motore;
  • autovetture;
  • autoveicoli per uso promiscuo (immatricolati fino al 1999);
  • autocaravan di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 kg;

Questi veicoli devono essere sottoposti a revisione:

  • a partire dal quarto anno successivo a quello di prima immatricolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazione;
  • successivamente alla prima revisione ogni due anni entro il mese corrispondente a quello in cui e' stata effettuata l'ultima revisione.

Per tali veicoli non è consentita la circolazione oltre i termini di scadenza per essi prescritti, anche se la prenotazione è stata effettuata entro detti termini. Il veicolo potra' essere condotto alla visita di revisione il giorno in cui la visita stessa risulti prenotata, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione.
Le operazioni di revisione periodica possono essere effettuate presso le sedi operative degli Uffici periferici del D.T.T., ovvero presso le officine autorizzate.

Con il Decreto Ministeriale 29 novembre 2002 sono state disciplinate le operazioni di revisione dei motoveicoli e dei ciclomotori; pertanto le seguenti categorie di veicoli:

  • ciclomotori;
  • quadricicli leggeri;
  • motocicli (ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente in quanto soggetti a revisione annuale);
  • motocarrozzette (ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente in quanto soggetti a revisione annuale);
  • motoveicoli per trasporto promiscuo (ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente in quanto soggetti a revisione annuale);
  • motocarri;
  • mototrattori;
  • motoveicoli per trasporti specifici;
  • motoveicoli per uso speciale.

sono sottoposti a revisione periodica:

  • a partire dal quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione, ovvero, di rilascio del certificato di idoneità tecnica o del certificato di circolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazione o del C.I.T. o del certificato di circolazione (prima revisione);
  • successivamente alla prima revisione, ogni due anni, entro il mese corrispondente a quello in cui e' stata effettuata l'ultima revisione.

Per teli veicoli non è consentita la circolazione oltre i termini di scadenza per essi prescritti, anche se la prenotazione è stata effettuata entro detti termini. Il veicolo potra'  circolare  nel  solo giorno della revisione per recarsi ad effettuare l'operazione. Fanno eccezione i ciclomotori a tre o quattro ruote e dei motoveicoli a tre o quattro ruote con motore a 2 e 4 tempi, non conformi alla direttiva 97/24/CE, per i quali la deroga e' riportata sulla prenotazione.
Le operazioni di revisione periodica possono essere effettuate presso le sedi operative degli Uffici periferici del D.T.T., ovvero presso le officine autorizzate.

Articolo 80 Codice della Strada

Circolare con un veicolo senza averlo sottoposto a visita di revisione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di euro 168,00 entro 60 gg. dalla contestazione del verbale nonchè la sanzione accessoria della sospensione dalla circolazione fino a revisione con esito positivo.
Se la revisione è stata omessa per più di una volta la sanzione pecuniaria prevista è raddoppiata (euro 336,00 entro 60 gg. dalla contestazione del verbale).La carta di circolazione ritirata sara' trasmessa al D.T.T. di BRESCIA e potrà essere restituita solo ad avvenuta revisione favorevole.

Ultimo Aggiornamento

18
Ott/22

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