Approvato con deliberazione Consiliare N. 3 del 26.02.2001
ARTICOLO 48
(PRINCIPIO DELLA COLLABORAZIONE)
1. L'attività del Comune, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di collaborazione.
ARTICOLO 49
(CONVENZIONI CON ENTI LOCALI)
1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione o la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative o programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali.
2. Le convenzioni suddette, contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale in quanto sono atti fondamentali di sua competenza, come previsto dalla lettera c) dell'articolo 42 del D.Lgs n. 267/2000.
ARTICOLO 50
(CONSORZI FRA ENTI LOCALI)
1. Il Consiglio Comunale promuove la costituzione del Consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per realizzare economie di scala, qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno stipulare le convenzioni previste dall'articolo precedente.
2. Il Consorzio è costituito e regolato secondo i principi previsti dall'articolo 31 del D.Lgs n. 267/2000.
ARTICOLO 51
(UNIONE DI COMUNI E ACCORDI PROGRAMMA)
1. In attuazione del principio della collaborazione tra enti locali il Consiglio Comunale, ove ne sussistano le condizioni, può costituire unioni di Comuni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del D.Lgs n. 267/2000.
2. Il principio della collaborazione tra enti trova altresì applicazione negli "accordi di programma", previsti dall'articolo 34 del D.Lgs n. 267/2000, al fine di realizzare opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più enti o soggetti interessati.